I SERVIZI GENERALI
1. L’ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di dare concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative, i seguenti servizi:
- il servizio di pulizia del mercato;
- il servizio di frigorifero;
- il servizio di distribuzione dei carburanti e lubrificanti;
- il servizio di cassa del mercato da parte dell’ente;
- il servizio di posteggio per i veicoli e automezzi;
- il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- il servizio di rifornimento e ricambio cassette (IN GESTIONE);
- il servizio di pesatura;
- il servizio di evidenziatura del pesce;
- ogni altro servizio ausiliario del mercato;
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l’ente gestore e il concessionario;
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza.
RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI
1. Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall’Istituto centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché per particolari aspetti, dall’Ente regionale di sviluppo agricolo. L’Ente regionale di sviluppo agricolo, per le finalità e le esigenze del proprio centro di informazione di mercato, può distaccare, presso la direzione, un proprio funzionario.
2. Documento di base per la rilevazione dei dati è la bolletta d’asta, che deve quindi all’uopo contenere le seguenti indicazioni:
- specie contrattate (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 – G.U. n. 210 del 2 agosto 1983). Voci cumulative (es.: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità. L’elenco della specie e qualità che compaiono in bolletta dovrà essere uniformato a livello regionale;
- qualità delle dette specie;
- provenienza. Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovrà essere indicato il nome del natante;
- destinatario;
- eventuali altri dati su richiesta dell’ente gestore, di cui al comma successivo.
3. I dati individuali sono soggetti al segreto d’ufficio, mentre i risultati dell’indagine statistica, sia per i prezzi e per la specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.
4. Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al comune, all’unità sanitaria locale competente per territorio, alla Capitaneria di porto, all’Istituto centrale di statistica, alla Camera di Commercio e all’Ufficio provinciale di Alimentazione.
SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA DEL PESO:
- All’interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
- La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull’esattezza delle pesature.
- Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
– Mantenuti puliti e in perfette condizioni di funzionamento;
– Perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
– Bene in vista ai compratori.
– Prima di iniziare la pesatura, l’incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione. - Delle eventuali divergenze e dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione. Non verranno presi in considerazioni reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dalla sale delle vendite.
- E’ vietato al pubblico entrare nel recinto delle pese; l’ingresso è consentito solamente al personale del servizo ed agli organi di vigilanza.
SERVIZIO DI EVIDENZIATURA:
- Il personale addetto al servizio di evidenziatura deve osservare, negli istanti che precedono la fase di astatura, la qualità del prodotto ittico accertandone l’omogeneità, la pezzatura e la freschezza. Dopo avere apprezzato le qualità del prodotto dovrà darne piena evidenza ai commercianti e agli astatori anche mostrando, con i mezzi e i modi ritenuti più idonei, il contenuto di ogni parte della cassa.
- L’evidenziatore comunica agli astatori e ai commercianti la volontà del produttore di vendere cumulativamente; il commerciante qualora sia stata segnalata la vendita cumulativa da parte dell’evidenziatore può acquistare cumulativamente entro il limite segnalato. L’evidenziatore può vendere cumulativamente a fronte delle richieste dei commercianti se viene autorizzato in tal senso dal produttore. In assenza del produttore l’evidenziatore può vendere a sua totale discrezione.
SERVIZIO DI RISCOSSIONE E DI VERSAMENTO NEL CASO DI NON ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI CASSA
Servizio di riscossione da parte dell’ente gestore dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e dal conseguente versamento del dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d’asta è esercitato direttamente dall’ente gestore qualora esso non ritenga di avvalersi di un servizio di cassa da istituirsi ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento.
- A tal fine l’ente gestore adotterà i provvedimenti necessari per l’istituzione e l’organizzazione dei servizi.
- Il servizio consiste nel compiere tutte le operazioni d’incasso e di pagamento ed in particolare:
a) pagamento al netto di ogni gravame degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni del mercato;
b) incasso dell’ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
c) incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento di mercato;
d) incasso delle multe, contributi ed altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni
e) pagamento all’ente gestore, per servizi generali del medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei redditi e delle percentuali fissate dalla legge, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
f) incasso degli importi dovuti alla USL per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;
g) pagamento e riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del mercato. - Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.
- Il direttore del mercato, su segnalazione del servizio di riscossione, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.
- A carico degli acquirenti che non avessero ottemperato al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall’ente gestore, sentita la commissione del mercato.